Col decreto ministeriale del 8 Gennaio, in esecuzione di quanto disposto dall’art. 1 comma 618 della Legge di Stabilità, sono state delineate le modalità e la documentazione necessaria per richiedere il credito d’imposta.
Coloro che possono averne accesso saranno i soggetti che hanno corrisposto nell’anno 2015 (e poi in relazione ad ogni anno) un compenso all’avvocato che li ha assistiti in uno o più procedimenti extragiudiziali conclusi con successo, e gli arbitri il cui compito sia terminato con un lodo.
Solo tramite il sito del Ministero di Giustizia, e quindi in via telematica, sarà possibile effettuare la richiesta compilando direttamente un form (tutte le informazioni sono a questo link https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_30.wp). Ad ogni negoziazione o procedimento arbitrale sarà necessario compilare un’apposita richiesta.
E’ obbligatorio allegare alla richiesta: copia dell’accordo di negoziazione e della sua trasmissione al consiglio dell’ordine, ovvero in alternativa copia del lodo; copia della fattura con relativa documentazione attestante il pagamento del compenso all’avvocato o all’arbitro.
Il credito d’imposta riconosciuto sarà commisurato al compenso corrisposto all’arbitro o all’avvocato, fino alla concorrenza di €250,00, con criteri di proporzionalità.
Ad ogni modo il legislatore riconosce un limite massimo di spesa per il 2016 pari a 5 milioni di euro.
Tale credito potrà essere però utilizzato solo in compensazione. In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo potranno utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Ad ogni modo non potrà mai dar luogo a rimborso e non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e neanche al valore della produzione netta per l’Irap.